Cosa Fare in Caso di Sinistro
La Denuncia di sinistro per incidente
Ti ricordo che per Legge hai l’obbligo di denunciare nel più breve tempo e nel modo più completo possibile al Tuo assicuratore il sinistro che ti è occorso, anche se hai torto e Ti indichiamo le modalità che dovrai seguire:
- utilizza il Modulo Blu (Constatazione amichevole di incidente), unico modello di denuncia previsto e riconosciuto ufficialmente dalla Legge (art. N. 143 Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005) compilandolo con attenzione in ogni sua parte;
- raccogli anche e indica le generalità di eventuali testimoni, di eventuali feriti, e di tutti coloro che sono rimasti coinvolti nell’incidente;
- segnala anche gli eventuali interventi da parte delle Autorità (ad esempio Carabinieri, Polizia, ecc.) precisando le contravvenzioni eventualmente elevate, se conosciute;
- invia al Tuo assicuratore le eventuali successive richieste danni che ti pervenissero, i documenti delle Autorità ed eventuale altre documentazione che Tu ricevessi.
Ricorda che la mancata presentazione della denuncia può comportare il diritto della Compagnia di Assicurazione di rivalersi in tutto o in parte nei tuoi confronti per il danno risarcito, qualora per questo motivo sia derivato un pregiudizio economico alla stessa Compagnia di Assicurazione.
Rispetto a tutte le informazioni richieste dal Modulo Blu (CAI) devi almeno riportare i seguenti dati essenziali
- le targhe dei due veicoli coinvolti
- i nomi degli assicurati
- i nomi delle Compagnie di Assicurazione
- la descrizione delle modalità dell’incidente
- la data dell’incidente
- la firma dei due assicurati o dei conducenti
Il Risarcimento Diretto
Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007 è in vigore la nuova Procedura di Risarcimento Diretto.
Cosa è il Risarcimento
Diretto
Il Risarcimento Diretto è la nuova procedura di risarcimento assicurativo che dal 1 febbraio 2007, in caso di incidente stradale, consentirà ai danneggiati non responsabili, in tutto o in parte, di essere risarciti direttamente dal proprio assicuratore.
In pratica, l’assicurato danneggiato, non responsabile o parzialmente responsabile, dovrà richiedere il risarcimento dei danni subiti, nei casi previsti delle Normative, alla propria Compagnia di Assicurazione, invece che a quella del responsabile del sinistro.
La propria Compagnia di Assicurazione, una volta accertata la sua totale o parziale ragione, gli risarcirà i danni subiti, nei limiti previsti dalle Normative.
Quando si applica
La procedura è rivolta agli assicurati di veicoli a motore identificati che siano venuti a collisione, compreso ciclomotori e quadricicli leggeri purchè dotati della nuova targatura ai sensi del D.P.R- n° 150 del 6/3/2006 in vigore dal 14 luglio 2006.
Occorre inoltre che sussistano anche le seguenti condizioni:
- che il sinistro sia accaduto in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano),
- che i veicoli siano immatricolati in Italia (o nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano),
- che i veicoli siano assicurati con Imprese italiane oppure con Imprese straniere che esercitano la RCA in regime di stabilimento (Art. n° 23 del Codice delle Assicurazioni) o di prestazioni di servizio (Art. 24 stesso Codice) e che abbiano aderito al sistema di risarcimento diretto,
- che non ci sia responsabilità di terzi alla determinazione del sinistro,
- che le lesioni del conducente risultino contenute fino al 9% di invalidità permanente biologica.
Quando non si applica
Non è possibile avvalersi di questa procedura di rimborso diretto in caso di
- incidente accaduto all’estero
- incidente con più di due veicoli
- danni gravi alla persona del conducente; in questo caso, la procedura può tuttavia applicarsi al rimborso per i danni al veicolo e alle cose trasportate, mentre per i danni gravi alla persona del conducente occorre rivolgersi alla Compagnia di assicurazione del veicolo responsabile.
La modalità della richiesta danni
La richiesta danni dovrà essere inviata alla propria Compagnia di Assicurazione mediante raccomandata a.r., telegramma o telefax; la tua polizza esclude la possibilità di invio telematico.
I contenuti della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi:
- per il danno a cose:
- il nome degli assicurati,
- le targhe dei due veicoli coinvolti,
- la denominazione delle rispettive Imprese di assicurazioni,
- la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro,
- le generalità di eventuali testimoni,
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia,
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l’entità del danno (per non meno di otto giorni lavorativi consecutivi a far data dalla ricezione della richiesta danni),
- per le lesioni personali del conducente, inoltre:
- l’età, l’attività o il reddito del danneggiato,
- l’entità delle lesioni subite,
- la dichiarazione di cui all’Art. 142 del Codice circa la spettanza o meno di prestazione da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie,
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti,
- l’eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista,
Nel caso di richiesta incompleta l’assicuratore deve richiedere all’assicurato i dati mancanti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta danni.
La risposta della Compagnia di Assicurazione
Se l’assicurato ha ragione in tutto o solo in parte e se la richiesta di risarcimento è completa di tutte le informazioni necessaria, l’assicuratore deve formulare l’offerta per la definizione del sinistro entro:
- 60 giorni per danni a cose (ridotti a 30 giorni se il Modulo CAI allegato è a firma congiunta),
- 90 giorni per le lesioni del conducente,
o negli stessi termini di tempo comunicare gli specifici motivi di esclusione della procedura, che impediscono di formulare l’offerta di Risarcimento Diretto del danno.
Entro quando avviene il rimborso
Dopo la comunicazione della somma offerta, la Compagnia di Assicurazione deve procedere al pagamento entro i 15 giorni successivi.
Cosa fare in caso di disaccordo
In caso di disaccordo sull’entità del danno offerto o sui motivi della mancata offerta, l’assicurato può sempre fare valere i suoi diritti esercitando l’azione giudiziaria, che dovrà essere promossa nei confronti della propria Compagnia di Assicurazioni.
Ti raccomandiamo di utilizzare sempre il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) fornito dal Tuo assicuratore che, se debitamente compilato e sottoscritto da ambedue gli assicurati/conducenti, consente di abbreviare i tempi per ricevere dal Tuo assicuratore l’offerta di risarcimento del danno, eventualmente anche tramite Periti Liquidatori.
Il danno del trasportato
La procedura di Risarcimento Diretto si può applicare anche se nell’incidente siano stati coinvolti dei trasportati.
Per i danni subiti dai trasportati, la loro richiesta di risarcimento va presentata sempre alla Compagnia di Assicurazione del veicolo sul quale il trasportato si trovava al momento dell’incidente.
Se non ricorrono le condizioni di applicazione del Risarcimento Diretto la richiesta danni dovrà essere formulata alla Compagnia di Assicurazioni del responsabile del danno, secondo le modalità e le forme che Ti indichiamo nel paragrafo “La Richiesta Danni al responsabile”.
La Richiesta Danni al responsabile
Nel caso di sinistro in cui non sia applicabile la Procedura di Risarcimento Diretto per ottenere dal responsabile il risarcimento in tempi certi dovrai attenerti alle disposizioni previste dall'art. n. 148 del Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e messa in mora ai sensi dell’art. n. 145 del Decreto legislativo n. 209/2005.
Tale normativa prevede che la richiesta di risarcimento danni debba essere inoltrata mediante lettera Raccomandata A.R. (come da fac-simile scaricabile in formato PDF - 15,2 KB) alla Compagnia di Assicurazione del civilmente responsabile, allegando sempre il modello di constatazione amichevole (modulo CAI ricevuto unitamente al contratto), compilato dall’interessato in tutte le parti necessarie per ricostruire l’incidente e identificare il responsabile.
Inviata la lettera deve essere messo a disposizione il mezzo (minimo per otto giorni lavorativi, successivi a quello del ricevimento da parte dell’assicuratore della richiesta di risarcimento).
Tale disponibilità non significa che non si possano iniziare le riparazioni se necessarie e urgenti.
L’assicuratore deve, entro 60 giorni, per i danni a cose (ridotti a 30 se il modulo CAI allegato è firmato dai due conducenti) ed entro 90 gg. per le lesioni personali o i casi mortali, provvedere ad inoltrare al danneggiato, o agli aventi diritto, una congrua offerta, o comunicare, nei medesimi termini i motivi per cui non ritiene di formulare una offerta.
Si ricorda che per i sinistri accaduti dal 1° gennaio 2006, il trasportato dovrà richiedere il risarcimento di eventuali danni subiti alla Compagnia di Assicurazione del veicolo su cui si trovava a bordo al momento del sinistro.
L’Incidente con automobilista straniero
Se l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto in Italia, occorre inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, Corso Sempione 39 - 20145 Milano, che, successivamente, comunicherà il nominativo della società incaricata di liquidare il danno.
Se invece l'incidente provocato da un veicolo straniero è avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicuratore del responsabile e al "Bureau" di quello stato (l'equivalente dell'UCI italiano) il cui elenco è riportato sul retro della carta verde.
E' quindi opportuno, al momento del sinistro, individuare esattamente l'assicuratore del veicolo straniero.
La Convenzione Indennizzo Diretto
Dal 1° gennaio 2006, per sinistri accaduti da tale data è operante la Convenzione Indennizzo Diretto che oltre ai danni al veicolo comprende anche gli eventuali danni a persona del conducente e eventuali danni a cose trasportate di sua proprietà, semprechè non vi sia intervento di Legali o Patrocinatori.
La Convenzione prevede, per ogni sinistro:
- uno o più danneggiati (comunque non più di due mezzi coinvolti)
- per ogni danneggiato una partita di danno
- per ogni partita di danno una o più tipologie di danno e precisamente:
- danni a cose (veicolo ed accessori stabilmente istallati)
- danni a persona (lesioni del conducente)
- danni alle cose di proprietà del conducente trasportate sul veicolo (apparecchiature non stabilmente istallate, oggetti trasportati, merci, ecc.)
- coesistenza, nello stesso sinistro, di partite di danni a cui si applica la Convenzione CID, con partite di danni a cui non si applica la Convenzione CID, con conseguente annullamento di una o più partite di danno o dell’intero sinistro.
Danni a cose (veicolo) (assicurato con impresa Mandataria):
- riparazione o stima per differenza di valore
- senza limite di valore
- obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 2° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).
Danni a persona (conducente sul veicolo della impresa Mandataria)
- danno biologico e/o danno patrimoniale (inabilità temporanea ed invalidità permanente)
- danno morale
- spese: mediche, ecc.
- con il limite di € 15.000,00 (valutazione complessiva del danno a prescindere da successive eventuali riduzioni, come per esempio nel caso di concorso di colpa, ecc.)
- la liquidazione potrà avvenire a condizione che il veicolo della Impresa Mandataria abbia subito danni
- nessun obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 1° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).
- danni alle cose di proprietà del conducente trasportate (sul veicolo della Impresa Mandataria)
- riparazione o sostituzione, svalutazione, ecc.
- con il limite di € 15.000,00 (valutazione complessiva del danno a prescindere da successive eventuali riduzioni, come per esempio nel caso di concorso di colpa, ecc.)
- purché appartenenti al conducente del veicolo, indipendentemente dal fatto che sia rimasto leso (necessaria quindi la condizione della presenza a bordo del veicolo della Impresa Mandataria del proprietario delle cose danneggiate)
- la liquidazione potrà avvenire a condizione che il veicolo della Impresa Mandataria abbia subito danni
- obbligo di terzietà nei confronti del responsabile (art. n. 129 comma 2° D. Lgs n. 209 del 7 settembre 2005).
Evidenziamo che il limite di € 15.000,00 deve ritenersi unico quando si riferisce al medesimo beneficiario che abbia riportato sia danni a persona, sia danni alle cose trasportate; il suo superamento determina l’annullamento della gestione di entrambe le tipologie.
Questa Convenzione Indennizzo Diretto, che potrai attivare su base volontaria, si applica ai sinistri accaduti fino al 31 gennaio 2007.
Per i sinistri accaduti dal 1 febbraio 2007, questa Convenzione non sarà più operante e sarà applicabile per Legge la Procedura di Risarcimento Diretto nei casi previsti dalla normativa meglio e dettagliatamente descritta nel paragrafo “Il Risarcimento Diretto”.
Ti comunichiamo inoltre le seguenti informazioni:
La Compagnia aderisce all'Accordo per la gestione dei sinistri catastrofali
Sintetizziamo di seguito i punti salienti:
- l’Accordo è nato per dare una soluzione alle difficoltà che inevitabilmente insorgono nella liquidazione di quei maxi-incidenti dove la responsabilità dei singoli conducenti non risulta facilmente individuabile; l’accertamento e la considerazione del sinistro come catastrofale è rimessa alla “Commissione Sinistri Catastrofali” che delibera sull’operatività dell’accordo.
- Secondo l’Accordo, le Imprese aderenti si impegnano a risarcire, fino a € 1.500.000,00 per ogni veicolo assicurato, i danni:
- del proprio assicurato (lesioni del conducente, danni al veicolo e alle cose di lui trasportate)i, nella misura in cui non ne sia responsabile;
- delle persone trasportate;
- delle persone urtate dal veicolo assicurato, purchè non trasportate su altri veicoli a motore, a prescindere dalla responsabilità dell’assicurato, ma purchè tali danni non siano imputabili ai danneggiati stessi;
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada
Il Fondo di Garanzia Vittime della Strada interviene, nei limiti dei massimali minimi di legge, nei seguenti casi:
- sinistri causati da veicoli non identificati, solo per i danni alle persone;
- sinistri causati da veicoli non assicurati, per i danni alle persone ed anche, con una franchigia di € 500, per i danni alle cose;
- sinistri causati da veicoli assicurati con Imprese poste in "liquidazione coatta amministrativa";
- sinistri causati dal ladro alla guida, dal giorno successivo alla denuncia di furto presentata a decorrere dal 1 gennaio 2006 all’Autorità competente, per danni a terzi (lesioni personali e danni a cose senza franchigia) e per danni ai trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale (lesioni personali e danni a cose).
Nei casi 1 2 e 4 occorre inviare la richiesta di risarcimento alla CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada, via Yser, 14 - 00198 Roma e all'Impresa designata per il territorio in cui è avvenuto il sinistro.
Nel caso 3, poiché la legge prevede varie ipotesi, è opportuno, prima di inviare la richiesta di risarcimento, individuare il soggetto cui deve essere trasmessa.
Centro liquidazione SIAT
- Via V Dicembre, 3 – 16121 GENOVA (GE)
- Telefono (+39) 010.5546.1
- Fax (+39) 010.5546.400
- Mail assistenzaclientirc@siatass.com