Reclami in merito al contratto o ai sinistri
Se sei insoddisfatto rispetto ad un contratto, ad un servizio assicurativo o al comportamento del tuo Agente per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), puoi presentare un reclamo formale alla nostra Compagnia presso:
- UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
- Customer Advocacy – reclami e assistenza specialistica clienti
- Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)
- Fax (+39) 02.5181.5353
- Indirizzo di posta elettronica: reclami@unipolsai.it
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i suoi dipendenti e collaboratori, possono anche essere inoltrati per iscritto direttamente all’Agenzia.
Nota bene: per poter dar seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome, codice fiscale/partita IVA del Contraente di polizza.
Se l’esito del reclamo non ti soddisfa, o non hai ricevuto riscontro nel termine massimo di 45 giorni, puoi rivolgerti a:
IVASS, Servizio Tutela del Consumatore,
Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06.42133.1.
Fax: 06.42133206
Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it
Se il reclamo riguarda il comportamento dell’agente (inclusi i relativi collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto ad IVASS devono contenere:
- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
- breve ed esausitva descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all’intermediario assicurativo o alla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
A tal fine puoi utilizzare l'apposito modello di presentazione dei reclami collegandoti al sito IVASS.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di bancoposta) del Registro Unico Intermediari, nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell’elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
- procedimento di mediazione innanzi a un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di negoziazione assistita, ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante stipulazione tra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
- procedura di arbitrato ove prevista nel contratto.
Clicca qui per consultare il Rendiconto Annuale sulla nostra attività di gestione dei reclami.